Chi siamo

La Procura della Repubblica è l’Ufficio dell’ordinamento giudiziario istituito presso il Tribunale al quale sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). Ha competenza sul territorio del Tribunale. L'attività svolta riguarda l'amministrazione della giustizia, secondo i gradi e le competenze stabilite dalla legge.

AREA GIURISDIZIONE
Appartengono a quest'area i soggetti che, secondo le norme procedimentali e ordinamentali, svolgono funzioni di Pubblico Ministero. Vi esercitano le loro funzioni il Procuratore della Repubblica e i Sostituti Procuratori. Le funzioni principali consistono, in materia Penale:

  • nel compimento di indagini preliminari finalizzate all'esercizio dell'azione penale
  • nell'intervento nelle udienze penali
  • nell'impugnazione o esecuzione di provvedimenti del giudice
  • nella potestà di richiesta di provvedimenti restrittivi della libertà personale
  • nella direzione della polizia giudiziaria.

Il P.M. infatti esercita la cosiddetta "azione penale": è cioè l'organo cui spetta accertare la fondatezza delle notizie di reato che provengono da denunce delle forze di Polizia, da querele o esposti di privati, da referti degli organi medici, e chiedere di conseguenza al giudice la dichiarazione della colpevolezza di un soggetto (imputato) e la conseguente condanna del medesimo, ovvero, in mancanza di elementi di prova, la dichiarazione di infondatezza della notizia di reato (cosiddetta archiviazione).
Allo scopo di sostenere l'accusa davanti al giudice, il P.M. svolge le indagini preliminari (per questo con riferimento ai P.M. si parla anche di magistratura "inquirente"); dirige l'attività della Polizia giudiziaria; può chiedere ad un apposito giudice, detto giudice per le indagini preliminari - GIP, l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari ecc.), che hanno funzione cautelare, servono cioè ad impedire che i reati commessi possano ripetersi o che ne vengano occultate le prove o che l'autore del fatto possa darsi alla fuga.
Il P.M. inoltre interviene obbligatoriamente nelle udienze penali. Il P.M. infine è l'organo competente per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna emessi dal giudice: spetta a lui, una volta che una sentenza sia diventata irrevocabile, disporre che il condannato venga assoggettato alla pena, detentiva o pecuniaria, prevista, determinando il preciso ammontare della sanzione da irrogare, nonché delle eventuali sanzioni accessorie.
Agli uffici del Pubblico Ministero, che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia, i Sostituti Procuratori, i quali esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Il Pubblico Ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Anche innanzi al Giudice di Pace in sede penale è prevista la figura del pubblico ministero, perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di Procura.

In materia Civile

Il p.m. può assumere tre distinte posizioni nel processo a seconda che sia più o meno intenso il rilievo dell’interesse pubblico nelle diverse situazioni sostanziali che costituiscono oggetto del processo:

  • la prima ricorre quando il p.m. esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge
  • la seconda posizione che può assumere il p.m. è quella dell’interveniente necessario. Oltre alle cause che egli stesso potrebbe proporre, il p.m. interviene nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi e le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
  • la terza ipotesi è costituita dall’intervento facoltativo.

Gli affari civili di competenza della Procura riguardano:

  1. i procedimenti civili;
  2. i procedimenti di volontaria giurisdizione;
  3. i rapporti con gli Uffici di Stato Civile che pongono quesiti in ordine alle modalità di iscrizione, cancellazione, rettifica degli atti (nascita, matrimonio, morte) nonché chiedono pareri in materia di riconoscimento delle sentenze straniere ex art. 64 L. 31 maggio 1995 n. 218;
  4. le legalizzazioni e le apostille per l’estero;
  5. l’assistenza alle autorità straniere.

A titolo esemplificativo si richiamano inoltre i seguenti procedimenti:

  • dichiarazione di morte presunta, curatela delle persone scomparsi
  • limitazione alla potestà genitoriale
  • interdizione e inabilitazione
  • amministratore di sostegno
  • nullità del matrimonio
  • divorzi
  • separazioni
  • mutamento di sesso
  • richiesta di dichiarazione di fallimento e l’intervento in generale nelle procedure concorsuali
  • rettifiche di stato civile
  • controllo su recepimento provvedimenti esteri
  • legalizzazione atti
  • diritti della personalità.

AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Appartengono a quest'area il Dirigente Amministrativo preposto alla Procura della Repubblica, i sottostanti responsabili di settore (Direttori Amministrativi) ed il personale amministrativo in sottordine che con esso collabora. Il Dirigente Amministrativo è il “capo” di tutto il personale amministrativo che, funzionalmente, assicura la collaborazione ai sig.ri Magistrati ed esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

  • dirige, coordina e controlla l'attività dei settori amministrativo, amministrativo-contabile, penale e civile, che da esso dipendono, e dei responsabili di settore (i Direttori Amministrativi), anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  • provvede alla gestione di tutto il personale e alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, assicurando la necessaria collaborazione al sig. Procuratore della Repubblica;
  • esercita il potere disciplinare;
  • ricopre la veste di Funzionario Delegato per le spese di giustizia;
  • fa parte della Commissione Provinciale Permanente presso la Prefettura.